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Tramite Circolare n. 31 del 30 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il contenuto del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale. Molte le novità per quanto riguarda la fiscalità internazionale.

La Circolare è consultabile al seguente link

A partire dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo sulle semplificazioni, le società o gli enti che non hanno la sede legale o amministrativa in Italia non dovranno più indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione e, in ogni caso, le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. Si tratta, infatti, di dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

E’ stata inoltre modificata la disciplina della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di intento relativa alle operazioni Iva non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali. In base alle nuove regole, ora è l’esportatore che deve tramettere telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, per poi consegnare al fornitore, o in Dogana, la dichiarazione di intento medesima e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate.

Novità sono state introdotte anche per quanto riguarda la comunicazione delle operazioni con i Paesi black list. Ora, i dati relativi ai rapporti con i Paesi black list dovranno essere forniti con cadenza annuale e soltanto in caso di valore complessivo annuale delle operazioni superiore a 10.000 Euro.

Riguardo, poi, alle operazioni intracomunitarie, la nuova normativa prevede che i soggetti interessati ad effettuare tali operazioni ottengano l’iscrizione alla banca dati VIES al momento stesso dell’attribuzione della partita Iva o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento nel quale tale volontà è manifestata.
La nuova normativa prevede, inoltre, come ragione di esclusione dalla banca dati VIES, previo invio di apposita comunicazione all’interessato, la mancata presentazione di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi.