FAQ - I messaggi dello SDI
Notifica di Mancata Consegna (MC). La mia fattura è stata emessa?
La notifica di Mancata Consegna è un messaggio che lo SDI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare la Fattura Elettronica al destinatario. La suddetta ricevuta viene inviata nel caso in cui, pur essendo individuato un canale di recapito, lo stesso non è possibile per cause tecniche (ad esempio casella PEC piena o canale non attivo).
Il soggetto trasmittente dovrà comunicare al cliente la disponibilità del documento nel sito dell'Agenzia delle Entrate, sezione Fatture e Corrispettivi. Al messaggio si allega una copia analogica o informatica della fattura.
Fattura inviata due volte: come comportarsi?
Può capitare che a seguito di rallentamenti e disservizi della piattaforma dell'intermediario (più frequenti a fine mese, nei periodi di fatturazione), al tentativo di inviare delle fatture al Sistema di Interscambio si ricevano dei messaggi di "tempo scaduto". Consultando la piattaforma dell'intermediario, ci si accorge che la fattura è stata inviata due volte (ID diverso, ma data e numero documento identici). In questo caso, sarà necessario attendere che il Sistema di Interscambio recapiti l'esito dell'invio, che sarà il seguente: una fattura risulterà correttamente emessa, l'altra "doppia" verrà scartata con messaggio di "fattura doppia".
A fronte di questo problema, che dipende esclusivamente dall'operatività degli intermediari, non sarà quindi necessario emettere delle note di credito.
Mancata Consegna con il seguente messaggio: "Non è stato possibile recapitare la fattura/e al destinatario. Sono in corso le necessarie verifiche,al termine delle quali si procederà ad un nuovo tentativo di trasmissione. Si rimanda pertanto ad un momento successivo l'invio della ricevuta di consegna".
La notifica di Mancata Consegna indica in generale che la fattura è stata correttamente emessa e consultabile dal cliente solo all’interno del cassetto fiscale. Il messaggio che in questo caso appare insieme alla notifica, supporrebbe che il sistema di interscambio stesse tentando di elaborare una ricevuta di consegna dopo la notifica di Impossibilità di Recapito.
Alla luce di tutto questo, le consiglio di consultare il vostro cassetto fiscale, per un ulteriore accertamento dell’effettiva emissione delle fatture, ed eventualmente inviare una copia PDF di cortesia al vostro cliente, avvisandolo che potrà consultare i documenti originali nel proprio cassetto fiscale.
Trascorsi cinque giorni, una fattura risulta ancora "in attesa di esito": cosa posso fare?
Può capitare che una o più fatture inviate a portale rimangano bloccate nello stato "in attesa di esito", malgrado siano trascorsi i cinque giorni in cui di norma lo SDI dovrebbe aggiornare l'esito definitivo. Attribuiamo tale situazione a rallentamenti e malfunzionamenti del Sistema di Interscambio, pertanto sarà necessario attendere che gli stati si aggiornino. Per avere una visione completa e aggiornata dello stato delle fatture inviate, accedere al cassetto fiscale. Nel caso in cui l'attesa dovesse prolungarsi e si avesse necessità di contabilizzare i documenti in questione, consigliamo di consultare il proprio commercialista.
Notifica di Scarto (NS): devo emettere una nuova fattura?
Con NS (Notifica di Scarto) il Sistema di Interscambio ci comunica che il file trasmesso non ha superato il controllo di validità sintattico; la fattura non può quindi considerarsi emessa, perché non conforme allo schema prestabilito. Gli errori commessi, segnalati con codici specifici nell'area Informazioni Fattura Elettronica/Esiti in GO_DICHIARATIVI e/o nel portale 2C Solution, possono essere corretti entro cinque giorni dalla ricezione della notifica.
Sarà quindi possibile inviare il documento corretto al Sistema di Interscambio, mantenendo inalterato il numero e la data, a patto che non si abbia provveduto alla registrazione in contabilità della fattura.
Per modificare la fattura scartata, cliccare il pulsante “STORNO INVIO SDI” nella sezione degli STORNI, ed inserire la password cifrata ricevuta via pec da 2C Solution all’attivazione del portale. Riportare il documento alla situazione di “inserito” per effettuare le relative modifiche.
Dopo averla nuovamente consolidata, la fattura apparirà nell’elenco dei documenti “in attesa di invio”.
Entro quanto tempo lo SDI comunicherà l'esito della fattura inviata?
I tempi in cui lo SDI effettua le operazioni di controllo e consegna della fattura possono variare da pochi minuti ad un massimo di 5 giorni nel caso in cui è molto elevato il numero di fatture che stanno pervenendo allo SDI in quel momento.
Quali controlli esegue lo SDI sulla fattura elettronica?
Lo SDI svolge il compito di:
- verificare che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge, ovvero gli estremi identficativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l'imponibile, l'aliquota e l'IVA;
- verificare che i valori della partita IVA del fornitore e quella del cliente siano esistenti, cioè presenti in Anagrafe Tributaria;
- verificare che sia inserito in fattura l'indirizzo telematico dove recapitare il file, cioè che sia almeno compilato il campo "Codice Destinatario";
- verificare che ci sia coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'IVA.
NOTA BENE: nel caso in cui il file della fattura elettronica sia firmato digitalmente, lo SDI esegue controlli sulla validità del certificato di firma (dato generalmente non obbligatorio).
FAQ - Emissione di fatture elettroniche
Posso emettere una fattura in un formato diverso dall'XML?
Se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML ovvero con modalità diverse dal Sistema di Interscambio, così come previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018, tale fattura si considera non emessa, con conseguenti sanzioni (di cui all'art. 6 del Dlgs n. 471/1997) a carico del fornitore e con la impossibilità di detrazione dell'Iva a carico del cliente.
FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA : Entro quanto tempo inviarla allo SDI?
Posto che, in caso di fattura elettronica, la data fattura corrisponde alla data di trasmissione allo SDI, sono stati previsti nuovi termini di emissione delle fatture.
In particolare, le fatture immediate di vendita devono essere emesse (e trasmesse allo SDI) entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione, indicando la data di effettuazione della cessione/prestazione se diversa dalla data fattura.
FATTURA DI VENDITA DIFFERITA: Entro quanto tempo inviarla allo SDI?
Posto che, in caso di fattura elettronica, la data fattura corrisponde alla data di trasmissione allo SDI, sono stati previsti nuovi termini di emissione delle fatture.
In particolare, le fatture differite devono essere emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione documentata da DDT (cessione beni) o da altra documentazione idonea (prestazione servizi). L’IVA esposta nelle fatture diventa esigibile ( e quindi deve essere versata) nel mese in cui è avvenuta l’operazione; una fattura emessa (trasmessa) con data 10/02/2019, relativa ad operazioni avvenute a gennaio 2019, verrà contabilizzata con data 10/02/2019, ma dovrà confluire nella liquidazione IVA di gennaio. E’ importante impostare i processi di fatturazione attiva, da subito, considerando che il sistema ha tempo 5 giorni per scartare il documento; si ricorrerà al maggior tempo concesso nella prima fase, per la “correzione” di errori residuali e non sistematici.
E' obbligatorio emettere fatture elettroniche anche verso clienti esteri?
La fatturazione elettronica verso i clienti esteri non è obbligatoria; tuttavia, a partire dal 2019 è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate tutte le operazioni trasfontaliere che riguardano la cessione di beni o la prestazione di servizi verso soggetti che non risiedono sul suolo italiano. Si tratta di un adempimento da effettuare obbligatoriamente attraverso una comunicazione in formato XML, che prende il nome di Esterometro.
In alternativa all’esterometro, è possibile gestire le fatture da e verso l’estero esattamente come le altre fatture, inserendo nel campo del codice destinatario del cliente/fornitore il valore XXXXXXX (sette volte X), ed inviarle quindi allo SDI.
CICLO PASSIVO: come gestire il versamento dell'IVA?
La detrazione dell’IVA decorre dalla data di effettuazione dell’operazione e non dalla data di ricevimento della fattura.
E’ possibile detrarre l’IVA esposta in fattura nel mese di “competenza”, purché la fattura sia ricevuta e contabilizzata entro il 15 del mese successivo.
Ovviamente la fattura non può essere registrata con data precedente a quella di recezione (che risulta a sistema): operativamente, quindi, il software deve consentire di imputare l’IVA per competenza.
Ad esempio, la fattura di acquisto datata 29/01/2019, ricevuta il giorno 3/2/2019, andrà registrata con data 15/02/2019 e detratta nel mese di gennaio 2019.
ECCEZIONE: l’IVA esposta nelle fatture ricevute a gennaio, per operazioni relative all’anno precedente, dovrà essere detratta nella liquidazione IVA di gennaio.
Se emetto una fattura datata 31/12/2018 nei primi giorni del 2019, devo emetterla elettronica?
Una fattura datata 2018 può essere ancora emessa in formato cartaceo.
Tuttavia, una fattura del 31/12/2018, se predisposta e trasmessa in forma analogica nel 2019, in particolare con sistemi da cui si determina la data certa di trasmissione (come ad esempio la PEC), deve essere emessa in formato elettronico XML.
Se il vostro cliente riceve la fattura analogica nel 2019 potrebbe rifiutarla e pretenderla in formato elettronico.
Per evitare questo problema, quindi, è opportuno emettere tutte le fatture analogiche di dicembre 2018 assolutamente entro il 31/12 assicurandosi che il cliente le riceva entro la stessa data (ad esempio tramite PEC, o mail con ricevuta di ritorno, ecc.). Diversamente, nel dubbio, vi suggeriamo di organizzarvi per fatturare con sufficiente anticipo rispetto a fine anno.
FATTURE UE ed EXTRA UE : Come gestire la numerazione?
Le fatture emesse e/o ricevute per operazioni UE – EXTRA UE non sono soggette all’obbligo del formato elettronico, continuano a essere fatture “analogiche”. Essendo fatture cartacee, è opportuno istituire un sezionale, con apposita numerazione, per le fatture emesse (distinto da quello delle fatture emesse elettroniche) e un sezionale per la registrazione delle fatture di acquisto (distinto da quello delle fatture di acquisto elettroniche).
FATTURE di vendita UE ed EXTRA UE: come inviarle al cliente?
Per le Fatture Emesse UE – EXTRA, è possibile scegliere tra due modalità organizzative:
1. Emissione fattura in formato cartaceo, con numerazione distinta dalle altre fatture emesse elettroniche; annotazione in apposito sezionale; entro mese successivo all’emissione, invio telematico all'Esterometro;
2. Emissione fattura in formato elettronico (Codice Destinatario: XXXXXXX) e invio allo SDI, invio al cliente copia cartacea/pdf; numerazione consecutiva alle altre fatture emesse e annotazione in stesso registro. In questo caso non si dovrà compilare l'Esterometro attivo.
Quali categorie sono esonerate dalla fatturazione elettronica?
Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, de decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto "regime forfettario" (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190).
A tali categorie di operatori si possono aggiungere i "piccoli produttori agricoli" (di cui all'art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall'emissione di fatture anche prima dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica.
NOTA BENE: Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.
Reverse Charge: le autofatture devono essere inviate allo SDI?
La trasmissione dell’autofattura allo SDI non è obbligatorio, salvo per le aziende che utilizzano i registri iva precompilati. E’ quindi possibile continuare a gestire le registrazioni tramite il giroconto automatico. Se si desidera inviare allo SDI la fattura anche se non si rientra nell’obbligo, occorre emettere manualmente l’autofattura, e poi registrare un giroconto manuale per bilanciare la scheda cliente e fornitore. Rimandiamo in ogni caso al parere del vostro consulente.
Fattura preceduta da scontrino: deve essere elettronica?
L'entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica non fa venir meno le regole generali in materia di fatturazione per i commercianti al minuto, pertanto qualora venisse chiesta l’emissione di una fattura il commerciante può optare sia per l’emissione di una fattura immediata ovvero di una fattura differita.
L’emissione di una fattura immediata prevede l’esonero dall’emissione e dal rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, "solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione".
In caso di emissione di fattura differita è prevista, comunque, l’emissione di scontrino e/o ricevuta fiscale. Pertanto, si deve scorporare dal totale giornaliero dei corrispettivi gli importi certificati da scontrino fiscale ed oggetto di fatturazione differita.
L’Agenzia, infine, ha precisato che, così come indicato nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A al Provvedimento 30 aprile 2018, nel caso di fatture elettroniche precedute da scontrino, è prevista la compilazione del blocco informativo "AltriDatiGestionali" con specifiche informazioni (quali, ad esempio, per il "RiferimentoTesto" l’identificativo alfanumerico dello scontrino").
Come effettuare il pagamento dell'imposta di bollo?
Seguendo le direttive del decreto MEF 28.12.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 del 7.1.2019, il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare, deve essere eseguito entro il giorno 20 del mese successivo. L'importo da pagare sarà reso noto dall'Agenzia delle Entrate, che effettuerà il calcolo dell'ammontare sulla base delle fatture elettroniche inviate. E' possibile individuare l'informazione all'interno della propria area riservata del sito web.
Il pagamento può essere effettuato tramite il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.
Lettera d'intento, Contributo CONAI: Come sapere dove indicarli correttamente nel tracciato XML della fattura elettronica?
Esiste una serie di indicazioni che, qualora presenti, devono necessariamente apparire nel tracciato XML della fattura elettronica, sebbene non siano stati predisposti dei campi riservati. Un esempio è il riferimento al numero e data della lettera d'intento, o la dicitura "CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO". In questi casi, e in tutti quelli analoghi, consigliamo di seguire l'esempio proposto nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate, in cui suggerisce di inserire gli estremi della lettera d'intento all'interno di un campo facoltativo relativo ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, come il TAG oppure il TAG .
Posso compilare fatture differite con data anteriore a quella odierna?
E' possibile compilare tutte le fatture differite con data anteriore a quella odierna. Se si desidera, ad esempio, inviare massivamente tutte le fatture in data 31/01/2019, sarà sufficiente modificare la data del documento al momento della compilazione, in quanto non si tratta di una modifica bloccante. Proseguire quindi con la compilazione anche nel caso in cui il programma avvisi con notifica l'incoerenza della data inserita con quella odierna.
Questa operazione può risultare utile solo nel caso l'utente utilizzi unicamente il modello di fattura differita, al fine che venga mantenuta coerenza nei confronti dei progressivi.
E' obbligatorio inviare al cliente una copia PDF della fattura?
La versione cartacea o PDF della fattura elettronica, chiamata anche "copia di cortesia", è un documento che non assume alcun valore ai fini fiscali. Inviarla al cliente è quindi di un'operazione facoltativa, che un'azienda può o meno effettuare su richiesta esplicita o come prassi interna.
Qualora si decida di inviare il documento, si consiglia di aggiungere al suo interno la dicitura "copia di cortesia", conformemente a quanto stabilito col proprio commercialista.
Nel caso di copia PDF di un documento d'acquisto, prima di procedere con la contabilizzazione assicurarsi di aver ricevuto la fattura elettronica in formato XML all'interno del proprio portale o nel cassetto fiscale.
FAQ - Agenzia delle Entrate e il cassetto fiscale
Come registrare il proprio Codice Destinatario nel cassetto fiscale?
Inserire le credenziali per accedere a Fatture e Corrispettivi, raggiungibile al link https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/; cliccare sulla voce "registrazione dell’indirizzo telematico", dove si riceveranno tutte le fatture elettroniche. A questo punto andrà selezionata la preferenza “Codice Destinatario” e riportato il codice che vi sarà già stato fornito. Quindi procedere al salvataggio.
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA: quali sono le tempistiche?
La conservazione deve avvenire entro 3 mesi dalla presentazione della Dichiarazione dei redditi dell’anno di emissione o ricezione; per le fatture elettroniche emesse nel 2018, la dichiarazione verrà presentata il 31/10/2019, la conservazione a norma sarà entro il 31/01/2020.
Perché è utile associare il Codice Destinatario alla Partita IVA?
E' utile e consigliabile, perchè permette all'utente di ricevere le fatture nella piattaforma SDI senza dover comunicare a ciascun fornitore il Codice Destinatario e l'indirizzo PEC. Questo avviene solo quando il cessionario/committente abbia registrato preventivamente nella sua area riservata Fatture&Corrispettivi un indirizzo telematico sul quale ricevere le fatture elettroniche.
Fattura depositata nel cassetto fiscale, ma non al portale: Perché?
Può capitare che i fornitori non richiedano il codice destinatario o pur avendo avuto comunicazione del codice destinatario, inviino le fatture ancora con la pec.
I documenti in questo caso non arrivano sulla piattaforma dell'intermediario, questo rende necessario provvedere in un secondo momento alla conservazione sostitutiva. Per ovviare a questo problema è sufficiente che l'azienda abbini il Codice Destinatario alla propria Partita IVA nell'apposita sezione dell'Agenzia delle Entrate. In questo modo, anche se il fornitore non lo utilizza, lo SDI indentificherà il Codice Destinatario come canale preferenziale per ricevere le fatture passive.
ATTENZIONE: nel caso in cui l'azienda non inserisse l'informazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate e il fornitore continuasse ad inviare le fatture solo alla pec , il termine per regolare la conservazione è il 31.12.2019.
E' obbligatorio registrare il Codice Destinatario nel sito dell'Agenzia delle Entrate?
Non è obbligatorio, ma consigliabile. Abbinando il Codice Destinatario alla Partita IVA nel sito Agenzia delle Entrate, lo SDI invierebbe automaticamente tutte le fatture elettroniche a quell'indirizzo registrato a sistema. In questo modo non sarebbe più necessario comunicare dati come l'indirizzo PEC o il Codice Destinatario ai fornitori. La fattura elettronica risulterebbe correttamente emessa e ricevuta nella piattaforma SDI di riferimento o mediante integrazione con il software gestionale.
Come registrare il proprio Codice Destinatario nel cassetto fiscale?
Inserire le credenziali per accedere a Fatture e Corrispettivi, raggiungibile al link https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/; cliccare sulla voce "registrazione dell’indirizzo telematico", dove si riceveranno tutte le fatture elettroniche. A questo punto andrà selezionata la preferenza “Codice Destinatario” e riportato il codice che vi sarà già stato fornito. Quindi procedere al salvataggio.
Fattura scaricata dal Cassetto Fiscale in formato XML.P7M: di cosa si tratta?
Può capitare che, in fase di scaricamento della fattura dal cassetto fiscale, il file venga salvato in formato XML.P7M, creando alcuni problemi alla gestione del documento. A qualsiasi documento con estensione P7M, è stata apposta una firma digitale, che ne autentica il contenuto. Per convertire il file al suo formato di origine XML, esiste il programma DiKe 6 scaricabile gratuitamente dal seguente link: https://www.firma.infocert.it/installazione/software.php. Caricare il file P7M nella sezione "VERIFICA": il programma effettuerà un controllo sull'autenticità della firma. Cliccare sul pulsante "SALVA", per salvare sul pc lo stesso file in formato XML.
Per eventuale conferma che il file convertito sia integro, utilizzare il seguente link: https://fatturazione-elettronica-pa.assocons.it/validazione-fattura-elettronica.html
LO SDI INVIA UNA NOTIFICA DI SCARTO? Scopri dove si trova l'errore e come correggerlo
TIPO DI ERRORE
DESCRIZIONE
CORREZIONE
CARATTERI RIFIUTATI
The "Descrizione" element is invalid. The value “€” is invalid according to its datatype
Modificare il simbolo € qualora sia presente nelle righe descrittive dei beni/servizi. Inserire per esteso la dicitura "euro".
ERRORE FIRMA
Codice 00102 File non integro (firma non valida): Firma non integra. Verificare che il file sia firmato correttamente o che non sia stato modificato dopo l'apposizione della firma
Verifica dell'integrità della fattura, e se il documento ricevuto corrisponda al documento sul quale è stata apposta la firma. Si consiglia di provare a reinviare la fattura in quanto tale errore può essere dovuto ad un malfunzionamento del portale o del Sistema di Interscambio.
NOME FILE DUPLICATO
Il Sistema di Interscambio verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nelle Specifiche tecniche relative al Sistema di Interscambio e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome; questa segnalazione non è legata ad errori di digitazione imputati all'utente, ma può essere conseguenza di malfunzionamenti interni dello SDI. Pertanto si consiglia di stornare la fattura dall'invio allo SDI e ritentare l'invio.
DIMENSIONI FILE
Il file inviato allo SDI non può superare i 5 megabyte. Questo messaggio può comparire nel caso in cui siano stati inviati insieme alla fattura anche degli allegati di grandi dimensioni. Controllare la grandezza degli allegati per decidere eventualmente di inviarli al cliente in altro modo.